IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6; 
  Vistolo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine,
nel testo da ultimo emendato con decreto  rettorale  n.  972  del  17
novembre 2005; 
  Vista la delibera del senato accademico  allargato  del  30  giugno
2010, che ha approvato le modifiche ai testo di alcuni  articoli  del
predetto statuto, sentiti  il  consiglio  di  amministrazione  e  gli
organi collegiali delle strutture interessate dalle modifiche; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. n. 2786 del 29 settembre 2010  con  la  quale  si
comunica che non vi sono osservazioni da formulare; 
  Visto l'art. 63, comma 8, del vigente  statuto  che  disciplina  le
modifiche statutarie; 
 
                              Decreta: 
 
  1. I seguenti articoli dello statuto  di  autonomia  vengono  cosi'
modificati: 
«Art. 14 - Rettore. 
  Comma quarto lettera b): 
    b) i ricercatori confermati a tempo indeterminato; 
  Comma quarto lettera c): 
    c) il personale  dirigente,  tecnico  e  amministrativo  a  tempo
indeterminato  che,  in  proporzione  al  numero  dei  votanti  della
componente, esprimera' un numero di voti pari al 7% del personale  di
cui alle lettere a) e b);». 
«Art. 15 - Senato Accademico. 
  Comma secondo, lettera f): 
    f) approva  il  manifesto  annuale  degli  studi  per  quanto  di
competenza, sentito il parere del consiglio degli studenti; 
  Comma secondo lettera i): 
    i)  approva  l'istituzione   e   propone   l'attivazione   e   la
disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche,
didattiche e di servizio, nonche' delle facolta' e dei relativi corsi
nel territorio sede dell'ateneo costituito dalle province  di  Udine,
Gorizia e Pordenone e ove sia  posta  in  atto  una  convenzione  con
istituzioni locali; acquisendo il parere del consiglio degli studenti
limitatamente alle strutture didattiche; 
  Comma quarto: 
    4. Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui
alla lettera l), comma secondo del presente articolo, e' allargato ad
una rappresentanza dei  docenti  di  prima  fascia,  dei  docenti  di
seconda  fascia,  dei  ricercatori,   del   personale   dirigente   e
tecnico-amministrativo e degli studenti.  Le  rappresentanze  vengono
elette all'interno di ciascuna componente in numero pari  alla  meta'
di quello dei presidi. 
  Comma quinto: 
    5. Il senato accademico, per la trattazione  degli  argomenti  di
cui alle lettere a), e), f), g),  i)  (limitatamente  agli  argomenti
inerenti la didattica), e p) del comma secondo del presente articolo,
e' allargato ai rappresentanti degli studenti di  cui  al  precedente
comma quarto.». 
«Art. 17 - Consiglio degli studenti. 
  Comma secondo, lettera e): 
    e) elabora proposte ed esprime pareri  su  problemi  e  questioni
relativi  all'organizzazione  didattica  e  a  tutte   le   attivita'
espressamente riguardanti gli studenti; 
  Comma secondo, lettera h): 
    h)  esprime  pareri  sulle  modalita'  di  collaborazione   degli
studenti  alle  attivita'  di  servizio  previste  dall'art.  11  del
presente statuto e sul relativo compenso; 
  Comma secondo, ultimo periodo: 
    i pareri di cui alle lettere b), c) e d)  devono  essere  forniti
entro i termini fissati dal senato accademico  o  dal  consiglio'  di
amministrazione; 
  Comma terzo: 
    3. Il consiglio degli studenti e' composto da  rappresentanti  di
tutte  le  facolta'.  Per  ciascuna  facolta'  la  rappresentanza  e'
costituita  da  tre  studenti  eletti  nel  rispettivo  consiglio  di
facolta', con modalita' da individuarsi nell'apposito regolamento per
l'elezione delle rappresentanze studentesche. 
    Del consiglio fanno parte altresi' di  diritto  i  rappresentanti
degli studenti nel consiglio di amministrazione  dell'universita',  i
rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione
dell'Erdisu,  i  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel  senato
accademico e un rappresentante degli studenti  eletto  nel  Consiglio
didattico della scuola superiore dell'universita', individuato con le
modalita' definite dal summenzionato regolamento. 
  Comma quarto: 
    4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per
l'elezione delle rappresentanze. 
  Comma quinto: 
    5. Il consiglio degli  studenti  elegge  al  proprio  interno  il
presidente e il vicepresidente e nomina le commissioni di cui intende
dotarsi, indicandone il presidente. 
  Comma sesto: 
    6. Alle sedute del consiglio degli studenti puo'  partecipare  un
dirigente o funzionario designato dall'amministrazione. 
  Comma settimo: 
    7. Il presidente e' componente della  commissione  di  disciplina
per gli studenti. 
  Comma ottavo: 
    8.  Il  consiglio  degli  studenti  dura  in  carica   due   anni
accademici. 
  Comma nono: 
    9. L'universita' garantisce  al  consiglio  degli  studenti;  nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, le risorse  e  le  strutture
necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali. 
«Art. 26 - Preside di facolta'. 
  Comma terzo: 
    3. Il preside e' eletto dai docenti di ruolo  e  dai  ricercatori
confermati a tempo indeterminato nel  consiglio  di  facolta'  fra  i
docenti di prima fascia della stessa.  Il  preside  e'  nominato  con
decreto del rettore. 
«Art. 27 - Consiglio di facolta'. 
  Comma terzo, lettera b): 
    b) i ricercatori confermati a tempo indeterminato; 
  Comma terzo, lettera c): 
    c) i rappresentanti degli studenti, in misura pari al 15 percento
degli altri componenti con diritto di voto in consiglio di facolta' e
comunque in numero non inferiore a tre secondo modalita' da  definire
nel regolamento elettorale. 
  Comma terzo, ultimo periodo: 
    i rappresentanti degli studenti concorrono  alla  formazione  del
numero legale solo se presenti alla seduta  e  partecipano  con  voto
deliberante nella trattazione delle materie definite dal  regolamento
didattico di ateneo. 
    I rappresentanti della categoria di cui alla lettera  c)  vengono
eletti  con  scadenza  biennale  e  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento per l'elezione delle rappresentanze.». 
«Art. 61 - Nucleo di valutazione di ateneo. 
  Comma quarto: 
    9. Il nucleo trasmette le proprie relazioni al senato accademico,
al consiglio d'amministrazione,  al  consiglio'  degli  studenti,  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
ed agli altri  organi  previsti  dalla  legge,  secondo  le  scadenze
indicate dalla normativa vigente.». 
«Art. 69 - Verbalizzazioni. 
  Comma quarto: 
    9. I verbali sono pubblici  e  possono  essere  consultati  dagli
aventi diritto nel luogo ove essi sono custoditi e , se  disponibili,
con modalita' telematiche.». 
  2. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo
a quello di emanazione del presente decreto rettorale. 
  3. Il presente decreto rettorale verra' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Udine, 19 ottobre 2010 
 
                                                 Il rettore: Compagno